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Informativa ai
sensi della legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali
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Il
trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del
D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personal" di cui si riportano gli articoli: |
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Art. 7.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. |
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Art. 8.
Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia
di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici,in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè
alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in
sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di
ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede
nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede
nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo
che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o
ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via
di assunzione da parte del titolare del trattamento.
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Art. 9.
Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere
formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona
di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di
un documento di riconoscimento. La persona che agisce per
conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una
persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è
formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni. |
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Art. 10.
Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità
delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i
dati personali che riguardano l'interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un
esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato
può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi
a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma
intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle
sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per
la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7,
commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere
chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di
carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in
relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il
contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o
più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro. |
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Art. 11.
Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
intermini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati. |
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